Separazione di fatto: cos’è e cosa la distingue dalla separazione legale

Spesso si sente parlare di separazione di fatto, ovvero, una particolare situazione in cui i coniugi, nonostante gli effetti civili del matrimonio non siano cessati formalmente, vivono separati.
Le cause alla base della separazione di fatto dei coniugi possono essere svariate, come ad esempio disaccordi coniugali irreparabili, divergenze di interessi oppure di obiettivi di vita o semplicemente la necessità di percorrere due strade separate.
Sebbene non integri separazione vera e propria (c.d. separazione legale), la separazione di fatto è giuridicamente rilevante.
Ciò vuol dire, in parole povere, che non è un fatto che rileva solo sul piano sociale ma anche su quello giuridico.
La classica conseguenza che deriva dalla separazione di fatto dei coniugi è la necessità di decidere con chi dovrà abitare con la prole, ove esistente, la ripartizione dei beni coniugali, il mantenimento economico etc.
Insomma, quella della separazione di fatto è sicuramente una fase che si potrebbe definire “prodromica”, che prelude alla separazione vera e propria e al divorzio.
L’aggettivo “di fatto” qualifica l’istituto in esame e lo differenzia dalla separazione legale.
Quest’ultima, infatti, deriva non dalla mera decisione di vivere separatamente da parte dei coniugi ma da un provvedimento emesso dal Giudice competente il quale autorizza i coniugi a vivere in modo separato e decide sulle questioni personali e patrimoniali che ruotano attorno a tale evento come ad esempio il collocamento dei figli, il mantenimento, l’assegnazione della casa familiare e così via oppure da un accordo raggiunto (sempre per vie legali) dai coniugi.
Cos’è la Separazione di Fatto?
Come già accennato, quando si parla di separazione di fatto si fa riferimento ad una particolare situazione in cui i due coniugi, pur preservando lo stato civile coniugale, decidono di vivere in modo separato, non sotto lo stesso tetto come normalmente farebbero due coniugi.
È bene altresì chiarire che nel nostro ordinamento giuridico la separazione (di fatto oppure legale) non determina di per sé lo scioglimento del matrimonio ma al massimo ne sospende taluni effetti in attesa di una possibile riconciliazione oppure di un procedimento di divorzio vero e proprio che, viceversa, determinerebbe la definitiva cessazione degli effetti del matrimonio.
Gli effetti della separazione di fatto possono essere resi “effettivi” attraverso la c.d. separazione legale.
Quest’ultima, infatti, come già precisato, consegue al provvedimento giudiziario emesso dall’autorità competente a conoscere la controversia.
L’aspetto più importante e che al tempo stesso distingue le due forme di separazione sta proprio nell’intervento dell’organo terzo e imparziale, ovvero il Giudice.
Infatti, nel caso della separazione di fatto, la quale è spesso accompagnata da una scrittura privata, sono direttamente i coniugi a decidere presso chi collocare la prole, il trattamento economico, l’assegnazione della casa familiare etc.
In altre parole, i coniugi riescono a trovare un equilibrio in via autonoma, di comune accordo.
Viceversa, nel caso della separazione legale giudiziale è direttamente il Giudice che, su richiesta delle parti, decide sugli aspetti più rilevanti (dopo aver chiaramente sentito anche le parti in causa).
Alla luce di ciò, è facile comprendere che la separazione di fatto è priva di qualsiasi controllo di legittimità da parte dell’autorità giudiziaria, pertanto, è preferibile evitare questa strada, specie se vengono coinvolti i minori o questioni patrimoniali particolarmente complicate.
È auspicabile optare per una soluzione che sia capace si salvaguardare, nel miglior modo possibile, gli interessi di tutte le parti coinvolte.
Altra differenza importante che intercorre tra i due tipi di separazione è che quella legale può fungere da causa per poi ottenere la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio (oggi è possibile chiedere il divorzio anche nel medesimo atto) mentre quella di fatto no, essendo una mera situazione di fatto appunto, seppur giuridicamente apprezzabile.
Separazione di Fatto e Divorzio
Se le differenze tra separazione di fatto e separazione legale sono importanti, altrettanto importanti sono le differenze tra la separazione di fatto ed il divorzio.
La prima, infatti, così come la separazione legale, è di fatto una situazione “temporanea”, una sorta di fase prodromica rispetto al divorzio, che viceversa segna la fine (almeno dal punto di vista civilistico) del matrimonio.
Più nel dettaglio, con la separazione di fatto si ha la sospensione di taluni obblighi matrimoniali (salvo quello di reciproca assistenza e reciproco rispetto tra i coniugi).
È un periodo di transizione, una sorta di pausa di riflessione, che permette ai coniugi di decidere cosa fare del proprio rapporto.
Infatti, gli esiti possibili della separazione sono essenzialmente due: riconciliazione oppure divorzio.
Pertanto, quando due persone decidono di separarsi, di fatto, il loro status di coniuge non viene meno e agli occhi della legge continuano ad essere marito e moglie, nonostante non vivano più insieme.
Le cose cambiano radicalmente, invece, in caso di divorzio.
Con il divorzio le parti perdono definitivamente il loro status, ergo, vi è la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio con conseguente estinzione dei doveri reciproci tra i coniugi come ad esempio il dovere di fedeltà, di assistenza reciproca, coabitazione etc. È bene precisare però che anche a seguito del divorzio rimangono fermi gli obblighi che gli ex coniugi hanno rispetto ai figli nonché la responsabilità genitoriale rispetto a quest’ultimi.
Come Avviene la Separazione di Fatto?
La separazione di fatto si concretizza in un accordo raggiunto tra i coniugi nell’allontanarsi l’uno dall’altro.
Tale accordo viene considerato come presupposto indefettibile per la separazione di fatto, il che la fa rientrare nell’alveo delle separazioni consensuali.
La legge non prescrive particolari forme, infatti, l’accordo in astratto potrebbe essere anche verbale, tuttavia, è sconsigliabile puntare su questa forma.
È bene avere una prova certa di tale accordo e sottoscrivere dunque una scrittura privata nella quale viene espresso da ambedue le parti la volontà di separarsi.
Il motivo è semplice, in caso contrario, in assenza di una prova scritta, il coniuge che non si allontana da casa, in un successivo ed eventuale processo, potrebbe eccepire che l’altro coniuge si sia allontanato senza il proprio consenso, violando così l’obbligo di coabitazione ai sensi dell’art. 143 del Codice civile e chiedere così l’addebito della separazione ex art. 151 comma 2 del Codice civile.
Si tratta di una conseguenza piuttosto seria, visto che il coniuge nei cui confronti è stato addebitato il divorzio perde il diritto di ricevere l’assegno di mantenimento, ex art. 156 del Codice civile, nonché i diritti successori ex art. 548 e 585 del Codice civile.
Conseguenze della Separazione di Fatto
Come più volte sottolineato, la separazione di fatto, di per sé, non determina effetti giuridici, anche se è un fatto giuridicamente rilevante.
Viene semplicemente considerata come una reazione all’intollerabilità della convivenza.
Tuttavia, le cose cambiano nel caso in cui i coniugi decidano di redigere una scrittura privata dove stabiliscono loro stessi le conseguenze che derivano dalla separazione di fatto.
Tali effetti ovviamente possono essere sia di natura personale che di natura patrimoniale.
Dal punto di vista tecnico giuridico si tratta di un accordo finalizzato a conferire un assetto agli interessi delle parti in una situazione delicata del loro rapporto matrimoniale.
I coniugi possono ovviamente accordarsi e decidere che la prole segua un determinato coniuge anziché un altro, stabilire in favore di chi andrà la casa familiare, il quantum dell’assegno di mantenimento che il coniuge economicamente più forte dovrà dare al coniuge economicamente più debole durante la fase della separazione e così via.
Altro aspetto importante che quasi sempre viene regolamentato all’interno di tali scritture privare è il diritto di vista della prole.
L’accordo, infatti, dovrebbe determinare quando il coniuge non collocatario potrà recarsi dall’altro coniuge dove è collocata la prole per trascorrere del tempo insieme, quali giorni i figli potranno andare dal coniuge non collocatario e così via (il tutto compatibilmente con i bisogni e le necessità della prole stessa).
In conclusione, un accordo ben redatto è importante per evitare ambiguità e possibili controversie durante la separazione di fatto e per fornire un’ottima base per la gestione delle questioni legali e finanziarie che, specie in una fase così delicata, potrebbero essere ancora più complicate.
Ovviamente si consiglia di avvalersi di un avvocato che sia specializzato in questo settore per ricevere la giusta assistenza nella stesura di tale accordo e per garantire che rispecchi in modo adeguato gli interessi di tutte le parti coinvolte: coniugi e prole.
Situazioni Specifiche Separati di fatto
Una volta redatto l’accordo di separazione i coniugi hanno la possibilità di andare a vivere lontani, senza per questo violare l’obbligo di coabitazione.
Anzi, spesso i coniugi decidono di introdurre all’interno dell’accordo di separazione anche una clausola ad hoc dove esplicitano, nero su bianco, di poter iniziare nuove frequentazioni (in tal caso sarebbe bene specificare anche come comportarsi in relazione alla prole ad esempio evitare di presentare subito il nuovo partner etc).
Ciò non significa però, come già precisato, che il coniuge separato possa convolare a nozze senza aver prima ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre con il divorzio di fatto non si ha nemmeno la possibilità di individuare il coniuge a cui addebitare la separazione.
In altre parole, ambedue i coniugi vengono definiti come “separati senza addebito” e ciò vuol dire che il loro status giuridico non cambia.
Infatti, nel caso in cui uno dei due dovesse morire, l’altro risulterebbe legittimario (dunque avrebbe il diritto di acquistare una parte del patrimonio dell’ex coniuge a titolo di legittima).
In conclusione, da un punto di vista strettamente giuridico, la condizione del separato di fatto non è molto diversa da quella del coniuge non separato, salvo la possibilità di vivere lontano dal coniuge (senza per questo correre il rischio di vedersi addebitata la separazione).
La vita quotidiana, invece, viene stravolta.
Infatti, la famiglia tende a “frantumarsi”, il nucleo familiare si spacca perché i due coniugi vivono in ambienti diversi e la prole, tendenzialmente, viene collocata presso la madre salvo casi eccezionali dove quest’ultima non abbia le capacità, personali e patrimoniali, di prendersi cura dei figli.
Ciò significa stravolgere la quotidianità non solo dei due coniugi ma anche quella dei figli, i quali si vedono catapultati in una fase della vita di coppia spesso contrassegnata da tensioni e incomprensioni.
La Separazione di Fatto e la Legge
Come già è stato anticipato, la separazione di fatto, diversamente dalla separazione giudiziale, è una situazione di fatto che si viene a determinare dalla scelta dei coniugi.
Ciò significa che la separazione di fatto non è espressamente regolata dalla legge così come quella giudiziale.
Tuttavia, le parti, di comune accordo, possono regolare i loro interessi esercitando la propria autonomia privata.
Ad esempio, come già accennato, possono decidere quale tra i due dovrà versare un assegno di mantenimento (e in che misura) al coniuge più debole economicamente, etc.
È bene sottolineare però che gli obblighi matrimoniali non vengono meno per effetto della separazione, ciò significa che i coniugi separati di fatto hanno i medesimi diritti ed obblighi che hanno qualsiasi altro coniuge non separato.
Scrittura Privata nella Separazione
In procinto della separazione, è bene per i coniugi addivenire alla stipula di una scrittura privata al fine di mettere nero su bianco l’accordo sull’allontanamento dalla casa familiare da parte di un coniuge.
In tal modo non si lasciano spazio ad equivoci ed i coniugi possono regolare, esercitando la propria autonomia privata, la situazione di separazione. In questo modo, tra l’altro, si ha anche una prova documentale del motivo per il quale uno dei coniugi si è allontanato di casa, disattendendo l’obbligo di coabitazione familiare.
Per poter avere rilevanza giuridica chiaramente tale scrittura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi.
Per poter andare sul sicuro, è consigliabile redigere detta scrittura con l’ausilio di un avvocato in modo da non commettere errori che potrebbero vanificarne l’utilità.
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