Separazione legale dei beni: cos’è e cosa la distingue dalla comunione legale

Il regime patrimoniale legale della famiglia nel nostro sistema ordinamentale attuale è la c.d. comunione legale dei beni.
A seguito della riforma del diritto di famiglia avvenuta nel 1975, infatti, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni tra i coniugi, come stabilito dall’art. 159 del Codice civile.
Ciò vuol dire che, eccezion fatta per i beni personali ex art. 179 c.c. oppure per i beni destinati all’esercizio dell’impresa ex art. 178 c.c., ciò che viene acquistato dai coniugi, congiuntamente o disgiuntamente, cade in comunione.
Quest’ultima è definita legale perché trova applicazione in assenza di una diversa volontà dei coniugi, i quali possono scegliere un diverso regime patrimoniale, come ad esempio la separazione dei beni.
Ovviamente quanto fin ora detto vale anche per le persone del medesimo sesso che abbiano contratto un’unione civile ai sensi della Legge n. 76 del 2016.
Il regime patrimoniale che per eccellenza costituisce un’alternativa al regime della comunione legale dei beni è quello della separazione dei beni.
Adottando questo particolare regime, i coniugi diventano esclusivi proprietari dei beni che acquistano ex art. 215 c.c.
Chiaramente questo regime patrimoniale può risultare più comodo rispetto alla comunione legale dei beni, specie nella fase patologica del rapporto matrimoniale.
Infatti, ove i coniugi decidano di prendere due strade separate e di divorziare, non sarà necessario addivenire alla divisione dei beni precedentemente caduti in comunione legale.
Il che ovviamente semplifica la vita dei coniugi i quali, specie in un momento delicato come quello del divorzio, potrebbero non essere d’accordo su come dividere il patrimonio familiare.
Cos’è la Separazione dei Beni?
La separazione dei beni è un particolare regime giuridico in virtù del quale ciascun coniuge conserva l’esclusiva proprietà dei beni acquistati e la conseguente gestione degli stessi in modo autonomo, ai sensi dell’art. 215 c.c.
Il suddetto regime patrimoniale familiare viene scelto dai coniugi, di comune accordo, con apposita dichiarazione resa dinanzi al celebrante ed inserita nell’atto di matrimonio, oppure, con apposita convenzione matrimoniale ricevuta, alla presenza di due testimoni, dinanzi al Notaio la quale sarà successivamente annotata a margine dell’atto di matrimonio.
È fondamentale però che entrambi i coniugi vogliano adottare questo regime patrimoniale, in caso contrario, si applicherà automaticamente il regime patrimoniale legale, ovvero, la comunione dei beni.
L’effetto più importante che deriva dalla separazione dei beni è che, come accennato, ciascun coniuge diviene titolare esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio.
Pertanto, ciò significa che i patrimoni dei due coniugi rimangono indipendenti e separati.
Ciò ovviamente non significa che i coniugi non possano comunque diventare contitolari di uno o più beni.
Infatti, essi possono pur sempre acquistare congiuntamente un determinato bene, tuttavia, ne diverranno contitolari, con applicazione della normativa prevista in materia di comunione ordinaria e non già delle norme in materia di comunione legale dei beni.
Questo significa, in poche parole, che i coniugi saranno proprietari di un bene per quote diverse e ciascuno conserva la disponibilità totale della propria quota, senza limiti di sorta.
Per quanto concerne l’amministrazione, invece, i beni in regime di separazione vengono amministrati da ciascun coniuge in quanto proprietari esclusivi degli stessi ex art. 217 c.c.
Nettamente dal regime patrimoniale in esame è la comunione legale dei beni, la quale si instaura, è bene ribadirlo, automaticamente salvo diversa volontà dei coniugi.
Quando si parla di comunione legale, è bene distinguere tra:
- Comunione attuale: i beni entrano in comunione immediatamente, fin dal loro acquisto;
- Comunione de residuo: i beni entrano in comunione solo al momento dello scioglimento del matrimonio.
Per poter capire quali beni cadono in comunione legale e quali invece no, è bene fare una distinzione:
- Beni che sono stati acquistati prima del matrimonio: essi non rientrano nella comunione legale dei beni, il che significa che rimangono di proprietà esclusiva dei coniugi;
- Beni acquistati successivamente alla celebrazione del matrimonio: cadono in comunione legale dei beni tranne in caso di beni personali, ex art. 179 c.c. o beni necessari per svolgere l’attività d’impresa ex 178 c.c. (i quali entrano nella comunione de residuo per l’esattezza).
Le differenze tra i due regimi patrimoniali però non finiscono qua, infatti, nettamente diversa è anche la modalità di amministrazione dei beni stessi.
In caso di comunione, infatti, l’amministrazione degli stessi spetta ad entrambi i coniugi i quali non possono, senza il consenso dell’altro, porre in essere un atto di straordinaria amministrazione avente ad oggetto un bene comune, in caso contrario, l’atto di disposizione è annullabile nei modi e nelle forme previste dalla legge ex art. 184 c.c.
Infine, un’altra differenza importante tra la comunione legale dei beni e il regime di separazione riguarda la fase patologica del matrimonio.
In caso di comunione legale, i coniugi, dopo aver deciso di porre fine al loro matrimonio, dovranno preoccuparsi di dividere i beni che prima erano comuni.
Viceversa, se si opta per il regime di separazione dei beni, i coniugi non dovranno preoccuparsi di dividere alcunché perché ognuno è già proprietario esclusivo dei propri beni, poiché di fatto non si è mai creata una comunione familiare.
Regime di Separazione dei Beni e Divorzio
Come più volte sottolineato, optare per il regime di separazione dei beni ha i suoi vantaggi in sede di divorzio.
In questo caso, infatti, qualsiasi bene posseduto prima oppure durante il matrimonio, non diventerà mai di proprietà di entrambi i coniugi.
Ed è proprio per questo che tale scelta si rivela vantaggiosa nella fase patologica del rapporto matrimoniale.
Essi non dovranno dividersi nulla perché risultano già pieni ed esclusivi proprietari dei rispettivi beni.
Viceversa, ove optino per la comunione legale dei beni, a seguito dello scioglimento di quest’ultima (causata dalla separazione e dal successivo divorzio) i coniugi dovrebbero effettuare la divisione della comunione ordinaria che si verrebbe ad instaurare sui beni per effetto della cessazione della precedente comunione.
Le modalità attraverso le quali è possibile attuare la separazione dei beni tra i coniugi sono essenzialmente due:
- Mediante dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello Stato civile al momento della celebrazione del matrimonio;
- Mediante la stipula di una convenzione matrimoniale ad hoc dinanzi al Notaio, la quale può essere stipulata prima della celebrazione del matrimonio o in un momento successivo alla sua celebrazione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, è agevole desumere che il regime patrimoniale della famiglia non è “fisso” ma è suscettibile di essere mutato da parte dei coniugi nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Divorzio e Separazione dei Beni
Nonostante i coniugi abbiano optato per il regime familiare della separazione dei beni, in sede di divorzio potrebbero comunque avere uno o più beni in comune da dover dividere.
In questo caso però non si può parlare di “comunione legale” bensì di comunione ordinaria.
Tale situazione si può manifestare essenzialmente in due casi:
- Acquisto di un bene dopo il matrimonio che viene cointestato ad entrambi i coniugi;
- Impossibilità dei coniugi di dimostrare la proprietà esclusiva di un determinato bene, cosa che spesso accade in caso di beni mobili non registrati.
Ebbene, in questo caso, a seguito dell’iter tradizionale a seguire per poter ottenere il divorzio (a seconda che sia un divorzio giudiziale, consensuale, breve etc), sarà necessario per i coniugi procedere alla divisione.
Tale operazione può essere effettuata di comune accordo dai coniugi, con atto ricevuto da Notaio, oppure dinanzi all’autorità giudiziaria competente.
Nel caso in cui la casa familiare dovesse appartenere ad entrambi i coniugi, essa generalmente viene assegnata al genitore presso cui vengono collocati ed affidati i minori.
Divisione dei Beni in Caso di Divorzio
Nel momento in cui i coniugi optano per il regime della separazione dei beni, come già precisato, in sede di divorzio non sorge nessun problema di divisione.
Il motivo è molto semplice: in questo caso non ci sta alcuna comunione da dividere.
Lo stesso discorso ovviamente vale anche per la separazione personale.
Tale evento, infatti, incide sulla comunione legale dei beni (visto che la separazione tra i coniugi determina lo scioglimento della medesima) ma in caso di separazione dei beni, non vi è alcuna comunione da sciogliere.
Ove, nonostante la separazione dei beni, dovessero, i coniugi, essere in possesso di beni in comproprietà, la divisione degli stessi avviene con le modalità sopra menzionate e descritte.
Effetti della Separazione dei Beni in Caso di Divorzio
Particolare attenzione merita, a questo punto, il tema della casa familiare.
Quest’ultima, infatti, gioca un ruolo importantissimo nella vita delle persone che appartengono ad una determinata famiglia.
Questo perché, normalmente, i coniugi e la prole vogliono continuare ad abitare nello stesso immobile dove hanno trascorso una buona parte della loro vita e dove hanno condiviso momenti importanti.
Tuttavia, in caso di divorzio il nucleo familiare si “disgrega” e, conseguentemente, si dovrà decidere a quale tra i coniugi spetta tale bene immobile, a prescindere dal fatto che uno sia proprietario e l’altro no.
Se i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni, infatti, è possibile che la casa sia di proprietà esclusiva solo di un coniuge.
Ma ciò non significa che, a seguito del divorzio, tale cespite sarà necessariamente assegnato a lui.
Infatti, come già si è avuto modo di anticipare, normalmente la casa familiare viene assegnata a chi viene affidata la prole.
Si badi bene però, al coniuge affidatario dei figli non spetta qualsiasi casa ma solo ed esclusivamente quella che, al momento della separazione, divorzio, era la dimora abituale della famiglia.
Ciò significa che, salvo un diverso accordo tra i coniugi, non può essere assegnata la seconda casa dove i coniugi erano soliti trascorrere le vacanze.
Vantaggi e Svantaggi della Separazione dei Beni
Giunti a questo punto è possibile fare una disamina dei vantaggi e dei possibili svantaggi che ruotano attorno alla separazione dei beni.
Partendo dai vantaggi, essa garantisce la protezione del patrimonio personale dei singoli coniugi.
Infatti, grazie alla separazione dei beni, ciascun coniuge è proprietario esclusivo dei rispettivi beni e può amministrarlo come meglio crede, senza limiti di sorta.
Altro vantaggio interessante riguarda la fase del divorzio.
Infatti, optando per questo regime non sorge nessuna comunione ordinaria da dividere a seguito della separazione o del divorzio, il che permette di velocizzare l’intero iter.
Per quanto concerne le note dolenti invece, in realtà, non esistono particolari svantaggi che derivano dall’optare per questo regime patrimoniale.
Tuttavia, ancora oggi in molti non lo vedono di buon occhio, in quanto lo considerano come possibile indice di mancata fiducia rispetto al coniuge.
In realtà, optare per un determinato regime anziché per un altro dipende prevalentemente dalle necessità dei singoli coniugi.
Separazione Consensuale e Separazione dei Beni
Spesso si tende a confondere la separazione consensuale dei coniugi con la separazione dei beni.
In realtà, si tratta di due istituti completamente diversi, che operano per finalità completamente diverse e che hanno effetti diversi.
La separazione consensuale, infatti, è un procedimento giudiziale o non in virtù del quale vengono sospesi taluni obblighi derivanti dal matrimonio, ad esempio l’obbligo di coabitazione, in vista di un possibile divorzio o riconciliazione, a seconda dei casi.
La procedura da seguire per poter ottenere la separazione consensuale varia a seconda che si vuol agire in giudizio, presentando apposito ricorso dinanzi all’autorità giudiziale competente, oppure si voglia optare per un rimedio stragiudiziale ad esempio la negoziazione assistita con gli avvocati, oppure con accordo raggiunto dinanzi al Sindaco.
Chiaramente non sempre è possibile scegliere se optare per una o l’altra modalità, ad esempio, nel caso in cui vengano coinvolti nella separazione minorenni o comunque figli bisognosi di tutela (si pensi ai figli maggiorenni con disabilità o che non hanno raggiunto l’indipendenza economica) non è possibile separarsi con accordo raggiunto dinanzi al Sindaco.
Viceversa, quando si parla di separazione dei beni si fa riferimento ad un particolare regime patrimoniale che intercorre tra i coniugi, che può essere adottato in diversi momenti: in sede di celebrazione del matrimonio con apposita dichiarazione, sia prima che quest’ultimo venga celebrato sia successivamente, con apposita convenzione matrimoniale.
In altre parole, con la separazione dei beni i coniugi decidono di non optare per il regime patrimoniale familiare tradizionale, ovvero la comunione legale dei beni, ma di rimanere pieni ed esclusivi proprietari dei rispettivi beni.
Conclusioni finali sulla separazione dei beni
Optare per questo particolare regime patrimoniale familiare ha sicuramente i suoi pro, tuttavia, prima di derogare al regime patrimoniale legale, ovvero alla comunione legale dei beni, è sempre bene rivolgersi ad un avvocato matrimonialista e chiedere una consulenza legale dettagliata in modo da comprendere fino in fondo quali sono le possibili implicazioni di questa decisione e perché potrebbe essere una buona idea oppure no a seconda delle esigenze dei coniugi.
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