Separazione consensuale: tutto ciò che DEVI sapere

ULTIMO AGGIORNAMENTO 03/06/2024
La separazione consensuale dei coniugi è un istituito presente nel nostro ordinamento giuridico finalizzato a consentire ai coniugi di separarsi di comune accordo tramite un iter più rapido rispetto alla separazione giudiziale.
Come il nome stesso suggerisce, la separazione consensuale si basa sull’accordo raggiunto dai coniugi sugli aspetti più importanti come ad esempio l’entità dell’eventuale assegno di mantenimento, sull’affidamento della prole a seguito della separazione nonché sul collocamento della prole stessa.
Più precisamente, la separazione consensuale è definita come quell’istituto mediante il quale i coniugi sospendono in modo consensuale gli effetti civili del matrimonio e le relative obbligazioni.
A seguito della separazione seguiranno alternativamente la riconciliazione (ovvero i coniugi fanno un passo indietro e continuano la loro vita insieme) oppure la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio (il divorzio).
Questo perché in Italia non è possibile divorziare in modo diretto (salvo alcune eccezioni stabilite dalla legge), pertanto, i coniugi intenzionati a farlo sono tenuti a passare per la fase intermedia della separazione.
Non è sempre facile ricorrere alla separazione consensuale, questo perché tutto dipende dalla complessità degli aspetti coinvolti e dalla necessità di trovare un accordo tra due soggetti che hanno scelto di porre fine alla loro comunione di vita.
Procedura della separazione consensuale

La riforma Cartabia ha inciso notevolmente in materia di separazione e di divorzio, apportando interessanti novità sul tema.
L’art. 473 bis 51 del Codice di procedura civile, infatti, stabilisce che il Tribunale competente presso il quale è necessario incardinare il processo è quello del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.
Chiaramente nella maggior parte dei casi, in ipotesi di separazione, la residenza dei coniugi sarà la medesima.
Sempre l’art. 473 bis 51 C.p.c. stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e deve contenere tutta una serie di informazioni essenziali come ad esempio le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico dei coniugi, le condizioni inerenti la prole, i rapporti economici e molte altre informazioni ancora.
Ancora, il richiamo dell’art. 473 bis 51 c.p.c. all’art. 473 bis 12 c.p.c. impone alle parti di allegare, nel caso in cui vi siano minori coinvolti nella separazione, un piano genitoriale.
Quest’ultimo deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il loro percorso educativo, le attività extrascolastiche le frequentazioni abituali etc.
Dopo aver incardinato il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria competente, l’art. 473 bis 51 c.p.c. stabilisce che il Tribunale è tenuto a fissare l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore.
È necessario altresì trasmettere gli atti della causa anche al Pubblico Ministero il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere tre giorni prima dell’udienza di comparizione.
Il giorno dell’udienza, il Giudice, come stabilito dalla Riforma Cartabia, è tenuto a sentire le parti, anche al fine di verificare la volontà di riconciliarsi.
Ove non vi sia spazio per una riconciliazione, il Giudice provvede a rimettere la causa in decisione.
Un’interessante novità introdotta dalla Cartabia, che riguarda il procedimento della separazione consensuale, è che i coniugi non devono necessariamente essere presenti in udienza.
Infatti, le parti possono chiedere, nell’apposito ricorso introduttivo del giudizio, di sostituire l’udienza in presenza con la trattazione scritta della causa, indicando già nella fase introduttiva l’indisponibilità a riconciliarsi.
L’art. 473 bis 4 c.p.c. prevede, inoltre, la facoltà per il Giudice di ascoltare il minore coinvolto nella separazione nel caso in cui abbia almeno 12 anni.
In caso di giudizio contenzioso, invece, il Giudice non ha una mera facoltà di ascoltare il minore (dodicenne) ma ha un vero e proprio obbligo.
La sentenza in materia di separazione consensuale (così come in materia di divorzio congiunto) è di competenza del collegio.
Il Tribunale provvede con sentenza all’omologa oppure prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nel caso in cui gli accordi contenuti in ricorso congiunto di separazione sono in contrasto con gli interessi della prole, ai sensi della nuova riforma Cartabia, il Tribunale può convocare le parti invitano le stesse a modificare la richiesta.
Nel caso in cui non si raggiunga una soluzione, il Tribunale è tenuto a rigettare la richiesta congiuntamente proposta.
Per quanto concerne le tempistiche, invece, in media occorre attendere dai tre ai quattro mesi per poter ottenere la separazione consensuale, anche se molto dipende dalla zona geografica.
Differenza tra separazione consensuale e giudiziale
Come anticipato, nel nostro ordinamento giuridico i coniugi possono optare sia per la separazione consensuale che per la separazione giudiziale.
Si tratta di due procedimenti diversi tra loro ma che mirano al medesimo risultato, ovvero, la sospensione degli effetti civili del matrimonio in vista di una possibile riappacificazione o del divorzio definitivo.
La differenza più importante che intercorre tra queste due modalità di separazione è la mancanza/presenza dell’accordo tra i coniugi.
Nel caso in cui i coniugi siano, ad esempio, in disaccordo sulla separazione, oppure, sul collocamento della prole, sull’entità dell’assegno di mantenimento (ove ricorrano i presupposti di legge) sarà necessaria la separazione giudiziale.
La separazione giudiziale si svolge necessariamente in Tribunale, in contenzioso tra i coniugi.
Viceversa, la separazione consensuale può svolgersi anche in Tribunale, di comune accordo tra i coniugi, tuttavia, esistono anche altre modalità di separazione consensuale: con negoziazione assistita oppure dinanzi al Sindaco.
Queste ultime due modalità di separazione sono decisamente più veloci e meno costose rispetto a quella giudiziale, specie quella dinanzi al Sindaco.
Tuttavia, la separazione dinanzi all’ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio può avvenire solo in assenza di figli minorenni o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104 del 1992 ovvero economicamente non autosufficienti.
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Ruolo dell’avvocato nella separazione consensuale
L’avvocato gioca un ruolo cruciale nell’ambito della separazione consensuale.
Il suo compito, infatti, è quello di assistere al meglio il proprio cliente, di consigliarlo al meglio e spesso di negoziare con l’avvocato dell’altro coniuge.
Proprio per questo motivo è quasi sempre opportuno che i coniugi abbiano un avvocato diverso, in modo da evitare possibili conflitti di interessi.
Il compito principale dell’avvocato, relativamente alla separazione consensuale, è quello di seguire l’intera procedura, ovvero, predisporre il testo dell’accordo da sottoscrivere, redigere la richiesta di separazione consensuale etc.
Chiaramente il ruolo dell’avvocato cambia anche in relazione alla modalità della separazione.
Infatti, in caso di separazione consensuale con ricorso congiunto in Tribunale, l’avvocato avrà anche il compito di curare il processo, dalla fase genetica, ad esempio con la redazione del ricorso etc, fino alla fase conclusiva, rappresentando il coniuge in udienza.
In caso di negoziazione assistita, invece, anche in questo caso l’assistenza dell’avvocato è indispensabile (almeno uno per parte) e il suo compito principale è quello di far trovare alle parti un punto d’incontro su tutte le questioni più rilevanti.
Infine, in caso di separazione con dichiarazione resa dinanzi al Sindaco, in questo caso la presenza dell’avvocato non è obbligatoria, tuttavia, nella prassi spesso capita che i coniugi comunque si affidino ad un legale al fine di svolgere al meglio l’iter da seguire, senza commettere errori.
Diritti e doveri dei coniugi separati
Dopo aver visto cos’è la separazione consensuale è qual è l’iter da seguire per poterla ottenere, è bene capire anche quali sono i diritti e i doveri dei coniugi separati.
In primis è bene sottolineare che la separazione non ha i medesimi effetti del divorzio, infatti, non determina la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò significa, dunque, che sul piano dei diritti successori non cambia praticamente niente per il coniuge separato, a patto che la separazione non sia stata a lui addebitata.
Un esempio potrebbe rendere più chiaro il concetto.
Se a seguito della separazione tra Tizia e Caio, Tizia muore, a Caio spettano tutti i diritti successori che spettano al coniuge non separato.
Passando in rassegna gli ulteriori effetti della separazione, invece, questa determina il venir meno della presunzione di concepimento da parte del marito del bambino dopo i 300 giorni dalla separazione; il coniuge separato può procedere all’adozione anche senza l’intervento dell’altro coniuge, il Giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito qualora possa subirne grave pregiudizio.
Un altro effetto importante che deriva dalla sentenza di separazione è la nascita del diritto in favore del coniuge più debole di percepire l’assegno di mantenimento.
I presupposti per poter ricevere detto assegno sono essenzialmente tre:
- significativa disparità economica tra le parti;
- stato di bisogno del soggetto richiedente;
- possibilità economica dell’altro coniuge a corrisponderlo.
Un altro diritto spettante ai coniugi separati è quello della reversibilità della pensione.
In caso di separazione, infatti, con o senza addebito, non viene meno il diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto.
Tale diritto può essere richiesto anche nel caso in cui il coniuge superstite abbia deciso di rinunziare all’eredità del coniuge venuto a mancare.
Infine, la separazione dei coniugi ha degli effetti importanti anche sul regime patrimoniale della famiglia, infatti, determina lo scioglimento della comunione legale dei beni (ove sussistente).
L’art. 191 c.c. stabilisce che in caso di separazione personale la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.
L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
Pertanto, a seguito della separazione i coniugi sono tenuti anche a dividersi il patrimonio comune seguendo la procedura prevista dalla Legge, ai sensi dell’art. 194 e ss. del Codice civile.
Tempi e costi della separazione consensuale

Per quanto concerne la tempistica ed i costi necessari per poter ottenere la separazione consensuale, è bene chiarire fin da subito che non è possibile stabilire una tempistica precisa, questo perché i tempi possono variare in base ad una pluralità di fattori come ad esempio la zona in cui si instaura il giudizio di separazione, il tempo necessario ai coniugi per trovare un accordo etc.
In media, potrebbero essere sufficienti anche tre, quattro mesi per poter ottenere la separazione consensuale in Tribunale.
Con riferimento ai costi, invece, la separazione consensuale ha costi più bassi rispetto a quelli giudiziali ed oscillano dai 1.000 euro fino ai 3.000 euro a seconda delle caratteristiche del caso e dell’avvocato a cui ci si rivolge.
Non bisogna dimenticarsi, infatti, che il costo della separazione è dato da una pluralità di spese, come ad esempio gli oneri tributari da assolvere per incardinare il processo (in caso di separazione consensuale in giudizio) e la parcella dell’avvocato.
Chiaramente la modalità meno costosa per poter separarsi in modo consensuale è farlo direttamente dinanzi al Sindaco (a patto che sussistano tutti i presupposti di legge) in quanto occorre pagare solamente le marche da bollo.
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Domande frequenti sulla separazione consensuale
Cos’è una separazione consensuale e come funziona in Italia?
La separazione consensuale è un istituto mediante il quale i coniugi possono sospendere gli effetti civili del matrimonio in vista di un possibile divorzio. Per potersi separare in Italia, i coniugi devono ricorrere ad una delle modalità di separazione previste dalla legge: giudiziale oppure consensuale con ricorso congiunto / negoziazione assistita / con dichiarazione resa dinanzi all’Ufficiale di Stato civile.
Quali sono i vantaggi di optare per una separazione consensuale rispetto a un divorzio contenzioso?
Con la separazione consensuale i coniugi possono separarsi più velocemente e ad un costo più basso rispetto alla separazione giudiziale.
Quali documenti e passi sono necessari per avviare una procedura di separazione consensuale in Italia?
Per poter avviare una procedura di separazione consensuale è necessario avere i seguenti documenti: Copia integrale dell’atto di matrimonio; certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione); dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi; copia di un documento di identità di entrambi i coniugi; copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
Conclusioni sulla separazione consensuale
Attraverso la separazione consensuale i coniugi hanno la possibilità di sospendere in modo temporaneo gli effetti civili derivanti dal proprio matrimonio in modo pacifico, ovvero, accordandosi sugli aspetti più importanti.
Nonostante sia più “semplice” separarsi in modo consensuale rispetto alla separazione giudiziale, è fondamentale affrontare questa fase avendo al proprio fianco, fin da subito, un legale di fiducia.
Dalla separazione, infatti, derivano effetti giuridici importanti, come ad esempio lo scioglimento della comunione legale dei beni, il collocamento della prole presso un coniuge, l’assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario, l’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e molto altro ancora.
Pertanto, prima di prendere decisioni affrettate potrebbe essere utile chiedere una consulenza legale dettagliata ad un legale specializzato nel settore della famiglia e dei divorzi.
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