Ricorso divorzio: tutto quello che c’è da sapere

Il divorzio segna la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra due persone e nel nostro ordinamento giuridico può essere ottenuto in modi e forme differenti.
Il ricorso c.d. giudiziale è l’unica via percorribile per poter ottenere il divorzio nel caso in cui manchi l’accordo di entrambi i coniugi.
Viceversa, ove i coniugi decidano di comune accordo di porre fine al loro matrimonio il ventaglio delle alternative possibili si allarga.
Cos’è il Ricorso per Divorzio?
Quando si parla di ricorso per il divorzio si fa riferimento al mezzo tecnico giuridico mediante il quale un coniuge chiede all’autorità giudiziaria competente di emettere una sentenza il cui fine è quello di far cessare gli effetti del matrimonio.
Pertanto, per poter presentare apposito ricorso, è fondamentale che il ricorrente sia rappresentato da un legale (cioè un avvocato) a cui ha conferito formale mandato.
Come anticipato, il ricorso è necessario sia nel caso di divorzio giudiziale che consensuale.
Prima di analizzare le differenze che intercorrono tra le due forme di divorzio, è bene precisare che, nella maggior parte dei casi, per poter chiedere il divorzio i coniugi devono essere separati legalmente da almeno sei mesi, in caso di separazione consensuale, oppure da almeno dodici mesi, in caso di separazione giudiziale.
La struttura del ricorso cambia a seconda che il divorzio sia consensuale oppure no.
Nel primo caso, infatti, entrambi i coniugi presentono una domanda congiunta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno e dell’altro coniuge, finalizzata ad ottenere la sentenza di divorzio.
Viceversa, nel caso in cui un coniuge non sia d’accordo, sarà l’altro a presentare apposito ricorso al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha il proprio domicilio o residenza.
Nel caso in cui il coniuge convenuto non si trovi in Italia e stia all’estero o risulti irreperibile, la domanda va proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del soggetto ricorrente oppure, se anche quest’ultimo risieda all’estero, presso qualunque Tribunale della Repubblica.
Ricorso per Divorzio Consensuale

L’aspetto caratteristico del divorzio consensuale, come anticipato, è l’accordo che hanno raggiunto i coniugi su tutti gli aspetti più rilevanti del divorzio come ad esempio l’affidamento ed il collocamento della prole, l’entità del mantenimento, l’assegnazione della casa familiare ecc.
Tuttavia, per poter incardinare un processo di divorzio consensuale è necessario allegare alcuni documenti al ricorso da presentare all’autorità giudiziaria competente.
Più precisamente, occorre allegare:
- Le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dei coniugi;
- Certificati di residenza e di stato famiglia dei coniugi;
- Copia autentica dell’atto di matrimonio con annotata la separazione, da richiedere presso il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio;
- Copia autentica della sentenza di separazione.
Occorre altresì precisare che sul punto è intervenuta la Riforma Cartabia la quale ha precisato che, oltre ai documenti sopra citati, è necessario allegare anche:
- La documentazione che attesta la titolarità dei diritti reali di godimento sui beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- Gli estratti del conto corrente bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Ma non finisce qui, l’art. 473 bis 12 del Codice di procedura civile impone ai genitori che divorziano (oppure che si separano) l’obbligo (in presenza di prole chiaramente) di predisporre e allegare un piano genitoriale.
Per quanto concerne la procedura in tribunale, invece, è necessaria la presenza di almeno un avvocato (in realtà nella prassi i coniugi preferiscono avere un avvocato proprio al fine di evitare possibili conflitti di interesse).
Il legale presenta il ricorso all’autorità giudiziale competente, dopodiché il Giudice esamina il ricorso e fissa l’udienza per ascoltare i coniugi (i quali in realtà potrebbero indicare stesso negli atti introduttivi di rinunciarci).
Il Giudice può ascoltare anche i figli minorenni, in modo da ascoltare anche il loro pensiero e di accogliere, nei limiti del possibile, le loro volontà.
Infine, il Giudice emette la sentenza di divorzio la quale scioglie definitivamente gli effetti civili che derivano dal matrimonio.
Ricorso per Divorzio Giudiziale
Il divorzio giudiziale, diversamente dal divorzio consensuale, presuppone che i coniugi non siano d’accordo su come regolare i loro rapporti, sia patrimoniali che non patrimoniali, a seguito dello scioglimento del matrimonio.
Pertanto, sarà il Giudice a dover prendere una decisione e risolvere il conflitto.
Viceversa, in caso di divorzio consensuale il Giudice non è chiamato a risolvere un conflitto, entrambe le parti chiedono il divorzio e il Giudice prende solo atto di tale volontà e la cristallizza all’interno di una sentenza.
Pertanto, è agevole desumere che è il presupposto dei due tipi di divorzi ad essere completamente diverso.
Per quanto concerne l’aspetto procedurale, invece, è doveroso sottolineare che la Riforma Cartabia ha inciso molto.
Infatti, sono state introdotte all’interno dell’ordinamento giuridico delle norme affinché tutte le controversie concernenti la famiglia (dunque anche il divorzio, sia consensuale che giudiziale) vengano affrontate utilizzando un unico rito processuale, prevedendo l’introduzione del c.d. Tribunale della famiglia il quale ha il compito di occuparsi di questioni in materia di famiglia, persone e minorenni.
La domanda giudiziale deve essere corredata da un piano genitoriale il quale deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività svolte al di fuori della scuola e alle frequentazioni abituali.
Proprio come richiesto in materia di divorzio consensuale, anche in questo caso è necessario allegare la documentazione relativa ai redditi dei genitori.
In questo modo si vuol garantire al Giudice di avere un quadro chiaro della situazione e decidere nel miglior modo possibile.
Notevole importanza, grazie alla riforma Cartabia, è la mediazione familiare.
Infatti, il Giudice può, in qualsiasi momento, invitare le parti ad avvalersi della mediazione familiare al fine di raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione e di divorzio.
Anche in questo caso, dopo che le parti si sono costituite in giudizio, devono comparire personalmente in udienza al fine di dare la possibilità al Giudice di proporre una conciliazione.
In questa fase il Giudice può altresì disporre provvedimenti temporanei ed urgenti su richiesta delle parti.
Dopo aver eventualmente concesso tali provvedimenti, il Giudice provvede alle richieste istruttorie e stabilisce il calendario del processo, fissando entro i successivi 90 giorni l’udienza per l’assunzione delle prove.
Ove la causa sia matura per la decisione, senza dover assumere altre prove, il Giudice invita gli avvocati a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa nella medesima udienza o su richiesta di una delle parti in un’udienza successiva.
Al termine, il Giudice trattiene la causa in decisione.
Chiaramente questa forma di divorzio viene prediletta da parte di chi non riescono a trovare un accordo con l’altro coniuge su aspetti rilevanti della familiare, come ad esempio il collocamento dei figli oppure il trattamento economico che dovrà essere corrisposto a seguito del divorzio.
Revocazione della Sentenza di Divorzio
Anche in materia di divorzio è possibile ottenere la revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per poter richiedere l’appello.
In breve, le sentenze per le quali sono spirati i termini di impugnazione, possono essere impugnate per revocazione nei casi n. 395 cpc, purché la scoperta del dolo oppure delle falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto (cioè del termine per poter presentare ricorso in appello).
Ove i fatti menzionati si verifichino durante il corso del termine per poter presentare l’appello, il termine stesso viene prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
I casi in cui è possibile impugnare le sentenze (anche di divorzio) per revocazione:
- Ove siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altro;
- Ove il Giudice abbia deciso sulla base di prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte c.d. soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- Se dopo la sentenza emessa sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
- Se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
- Se la sentenza è effetto del dolo del Giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
Essendo un mezzo di impugnazione, la revocazione della sentenza di divorzio può essere proposta, ai sensi dell’art. 325 del Codice di procedura civile entro 30 giorni.
Per poter essere vittorioso, tale ricorso deve basarsi su precise prove documentali finalizzati a dimostrare che la sentenza emessa dal Giudice di prime cure è viziata.
Senza un buon corredo probatorio, con ogni probabilità il ricorso verrà bocciato dal Giudice.
Revisione della Sentenza di Divorzio
L’art. 473 bis 29 del Codice di procedura civile stabilisce che le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia dei contributi economici.
Le condizioni di procedibilità, disciplinati dall’art. sopra citato, sono i c.d. giustificati motivi.
È doveroso precisare però che il giudizio promosso ex art. 473 bis 29 c.p.c. è proponibile effettivamente solo ove le condizioni di separazione o di divorzio siano definitive.
Solo in questo caso, infatti, è possibile parlare di circostanze nuove tali da giustificare la richiesta di modifica.
La domanda va proposta ex art. 473 bis 12 c.p.c. con ricorso il quale dovrà contenere tutta una serie di elementi indicati nella norma citata.
In caso di domande di revisione del contributo economico oppure in presenza di figli minorenni, è necessario altresì allegare al ricorso:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Opposizione alla Sentenza di Divorzio
Per potersi impugnare alla sentenza di divorzio è necessario presentare un apposito ricorso che deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice competente.
Anche in questo caso si applica l’art. 325 c.p.c. pertanto è possibile presentare il ricorso entro 30 giorni oppure sei mesi nel caso in cui la sentenza è stata o meno notificata a cura dell’appellato.
Dopo aver ricevuto il ricorso, l’autorità giudiziaria emana un decreto ad hoc al fine di fissare la data dell’udienza.
Il procedimento avviene in camera di consiglio, pertanto, dopo aver ascoltato le parti in un’unica udienza, il collegio trattiene la causa in decisione e si pronuncia sul ricorso presentato.
I soggetti legittimati ad impugnare la sentenza di divorzio sono astrattamente entrambi i coniugi, ad esempio il coniuge che ha chiesto il divorzio potrebbe essersi pentito della decisione ed ha intenzione di fare un passo indietro.
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Vantaggi e Svantaggi dei Diversi Tipi di Ricorsi
Affrontare un divorzio giudiziale o consensuale non è la stessa cosa.
Le procedure da seguire sono diverse, sia da un punto di vista tecnico giuridico sia da un punto di vista temporale.
Infatti, uno degli svantaggi più importanti del divorzio giudiziale sono i tempi.
La caratteristica di questo tipo di divorzio è che i coniugi non sono d’accordo su taluni aspetti rilevanti del divorzio oppure sulla scelta di divorziare (ad esempio uno dei due non ha intenzione di divorziare), il che impone al Giudice di dover decidere.
Viceversa, un divorzio consensuale è decisamente più snello e rapido.
Occorre altresì considerare che nell’iter di divorzio si potrebbero verificare delle complicazioni, ad esempio il rapporto tra genitori e figli si potrebbe incrinare durante la procedura di divorzio, oppure, uno dei due coniugi potrebbe cambiare idea su un punto rispetto al quale avevano trovato precedentemente un accordo ecc.
In questi casi chiaramente i tempi per poter ottenere una sentenza di divorzio possono dilatarsi.
Alla luce di quanto fin ora esposto, è agevole comprendere che oggigiorno divorziare non è una cosa semplice ed è importante avere al proprio fiano un legale esperto in questa particolare branca del diritto in modo da individuare fin da subito la strada da percorrere.
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