Quali sono i criteri di collocamento per i figli

Tra i provvedimenti che riguardano i figli in caso di separazione, di divorzio, oppure in caso di separazione della c.d. convivenza di fatto per i figli nati al di fuori del matrimonio, spicca quello volto a determinare il collocamento.
Quest’ultimo non deve essere assolutamente confuso con l’affidamento dei figli, provvedimento volto a ripartire l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazione di non convivenza con i genitori.
Cos’è il collocamento dei figli
Si tratta della scelta in ordine alla residenza abituale del figlio che può essere presa di comune accordo tra i coniugi o, in caso di disaccordo, da un soggetto terzo ed imparziale ovvero il giudice.
Questo significa, in parole povere, che i genitori, di comune accordo, possono stabilire dove collocare i figli dopo il divorzio, dopo la separazione o all’esito della convivenza di fatto.
Nel caso, viceversa, di mancato accordo, è necessario l’intervento del giudice.
Ovviamente la scelta riguarda solo ed esclusivamente i figli minorenni che non hanno raggiunto l’età che gli permetta di avere la c.d. capacità di discernimento (12 anni).
I figli che si avvicinano al diciottesimo anno d’età, o che comunque abbiano un’età superiore a 12 anni, sono capaci di decidere autonomamente con quale genitore vivere.
Collocamento in caso di separazione
Come anticipato, in caso di separazione dei genitori, è necessario capire dove collocare i figli (ove esistenti) minorenni.
Sul punto una delle norme giuridiche più importanti è sicuramente l’art. 337 cpc il quale regola proprio i rapporti tra genitori e figli dopo la separazione dei genitori.
Nello specifico, i figli hanno il diritto, a prescindere dal collocamento, di preservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi i genitori.
Purtroppo però, questa norma non prevede espressamente il collocamento del minore.
Di conseguenza, gioca un ruolo cruciale in questo aspetto il giudice il quale è tenuto ad effettuare le opportune valutazioni a seconda delle peculiarità del caso concreto.
Collocamento dei figli in caso di divorzio
Anche in caso di divorzio è necessario stabilire dove i figli minorenni coinvolti nella procedura debbano essere collocati, se presso la madre o presso il padre.
Anche in occasione del divorzio il legislatore, ex art. 337 ter c.p.c prevede la possibilità per le parti (i coniugi) di decidere di comune accordo dove collocare la prole.
Tuttavia, in caso di disaccordo, così come accade in caso di separazione, la scelta dovrà essere effettuata dal giudice.
Ma come avviene, in concreto, questa decisione?
Il nuovo diritto di famiglia la regola concernente l’affido dei figli è rappresentata dall’affido condiviso (concetto diverso dal collocamento) introdotto dal decreto legislativo n. 153/2013 che ha istituzionalizzato il principio in virtù del quale la scelta della residenza abituale dei figli minori deve essere fatta dai genitori in modo condiviso.
In poche parole, il legislatore ha cercato di arginare un fenomeno piuttosto diffuso ovvero l’ostacolare da parte delle madri (quasi sempre collocatarie dei minori) l’instaurarsi di un rapporto continuativo con il padre dei minori.
Tutto questo non può che essere deleterio per i minori i quali, così come espresso nel Codice civile, hanno il diritto di avere un rapporto duraturo con entrambi i genitori.
Ad ogni modo, come anticipato, in caso di disaccordo sul punto, sarà il giudice a dover decidere in concreto il collocamento il quale, secondo l’orientamento giurisprudenziale, avviene quasi sempre a favore della madre.
In caso di cessazione della convivenza di fatto
Molto spesso si sente parlare della c.d. convivenza di fatto, espressamente disciplinata dalla legge 20 maggio del 2016 n. 76 (c.d Legge Cirinnà), la quale è composta da “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Spesso si è discusso, e tutt’oggi si discute, dei diritti che ruotano attorno a questa formazione sociale, specie quando volge al termine.
Problematica, infatti, è l’ipotesi della cessazione della convivenza di fatto in presenza di figli minorenni.
In tale circostanza è necessario regolamentare non solo gli aspetti patrimoniali dei conviventi, ma anche il collocamento della prole.
In questo caso le opzioni sono due: gli ex convincenti di fatto decidono da soli, o magari durante la fase di mediazione familiare, chi debba essere il genitore collocatario, oppure, anche in questo caso, è necessario rivolgersi ad un organo terzo ed imparziale, il giudice.
Gli effetti sull’assegnazione della casa familiare e sull’assegno di mantenimento
Una volta stabilito il collocamento dei figli minorenni, il giudice è tenuto a decidere anche a prendere una decisione in relazione alla casa familiare.
In parole povere, la casa familiare segue il collocamento dei figli, il che significa che la casa verrà affidata al coniuge presso il quale sono stati collocati i minori.
La modifica del collocamento del figlio
È sicuramente possibile modificare il collocamento del figlio minorenne in un secondo momento.
Il giudice, infatti, in tali circostanze può mutare il collocamento del figlio minore.
Ma quali sono le conseguenze di questo cambiamento?
In primo luogo, la Cassazione ha precisato che deve essere ricalcolato l’assegno di mantenimento.
In ossequio all’art. 337 ter c.c. quarto comma è previsto che “ ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
In poche parole, visto che il nuovo coniuge collocatario potrebbe non avere i mezzi patrimoniali sufficienti, l’altro coniuge è tenuto a fornire un maggior sostegno economico a quest’ultimo.
Il giudice, infine, dovrà decidere se il nuovo collocamento del minore sia o meno confacente al suo superiore interesse.
Collocamento paritario
Il collocamento paritario, o paritetico che dir si voglia, può essere definito come una sorta di affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori.
In poche parole, il minore deve abitare, in determinati giorni, presso la casa di un genitore ed in altri presso la casa dell’altro genitore.
Tutto ciò ha lo scopo evidente di garantire ai figli di trascorrere lo stesso tempo con il padre o con la madre, tenendo conto dei relativi impegni ovviamente.
Il presupposto necessario affiché possa essere compiuta siffatta scelta è che la stessa sia possibile e che venga valutata caso per caso.
Ad esempio, una cosa è decidere di collocare in modo paritario un minore di quindici o sedici anni, il quale è relativamente autonomo, una cosa è optare per questa modalità di collocamento quando il minore è un infante, ad esempio perché necessita di essere allattato.
Infine, è ovvio che tale modalità di collocamento sia maggiormente in linea con le disposizioni del codice civile il quale sancisce il diritto dei figli di coltivare un rapporto continuo con ognuno dei genitori.
Una vicenda presa come esempio
Ecco un caso specifico realmente svoltosi dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno qualche anno fa.
In un procedimento avente ad oggetto il collocamento di un minore, il quale era conteso da entrambi i genitori, il giudice aveva deciso di stabilire la sua residenza, fino al compimento del sesto anno di età, insieme alla madre nella loro città di residenza in quanto luogo di residenza anche del padre del minore.
La madre proponeva ricorso in Appello poiché riteneva la sentenza del giudice di prime cure lesiva dei suoi diritti costituzionalmente garantiti nonché i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione in precedente sentenza.
I giudici d’appello accoglievano il ricorso, dichiarando che il trasferimento di residenza della donna, per un motivo lavorativo, fosse oggetto di una libera scelta dell’individuo e pertanto insindacabile, se non al fine di garantire il preminente miglior interesse del minore che, nel caso di specie, con il cambio di residenza non veniva affatto compromesso.
Anzi, i giudici d’appello ritenevano che, non solo non ci fossero lesioni dei principi sopra richiamati, ma che il minore si doveva considerare bisognoso della presenza materna, fondamentale per la crescita serena del minore.
Tra l’altro, la preferenza della madre rispetto al padre, si era orientata nella preferenza del genitore che sembrasse più idoneo a ridurre i danni che inevitabilmente derivano da una disgregazione del nucleo familiare, assicurando in questo modo al minore il miglior sviluppo, per quanto possibile, della sua personalità, ovviamente a prescindere dal genere del genitore collocatario.
In conclusione, l’individuazione del genitore collocatario deve essere effettuata sulla base di un giudizio relativo alla capacità del genitore (madre o padre) di crescere un figlio nella condizione di genitore separato, e si basa su elementi di natura oggettiva come ad esempio la condizione patrimoniale, il tempo che può trascorrere insieme al minore etc.
In base a tutto ciò, il giudice che ritiene fondato il diritto del genitore affidatario dei figli di trasferirsi ne dispone l’autorizzazione e, ovviamente, riconsidera i tempi nonché i modi di visita con l’altro genitore in modo da garantire il diritto alla bigenitorialità e il relativo esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.