Prescrizione dell’assegno di mantenimento: tutto quello che devi sapere

Anche l’assegno di mantenimento in favore dei figli è soggetto alle norme in materia di prescrizione.
Tale aspetto è importante perché permette di chiedere il pagamento delle rate dovute entro i termini stabiliti ed evitare così di perdere le somme arretrate.
L’assegno di mantenimento, sia che sia dovuto in favore del coniuge che in favore della prole, si prescrive in cinque anni, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13414 del 2010.
Questo però concerne le singole rate e non già il diritto di avvalersi dell’assegno di mantenimento il quale, viceversa, non è soggetto a prescrizione.
Ciò significa, in parole povere, che se l’avente diritto non agisce per ottenere il pagamento di una rata che l’obbligato avrebbe dovuto versare cinque anni fa, essa si prescrive.
Non si prescrive, invece, il diritto ad esigere le successive rate (non prescritte ancora).
Termini di Prescrizione assegno mantenimento
Per individuare il termine dal quale iniziare a calcolare la prescrizione è sufficiente capire qual è il primo giorno di ritardo del pagamento.
Un esempio potrebbe rendere più semplice la comprensione del funzionamento della prescrizione.
Si supponga che Tizio debba versare un assegno di mantenimento a partire dal mese di Gennaio 2021.
La prescrizione di tale rata inizia a decorrere dal mese successivo, cioè dal primo giorno di inadempimento di Tizio (ovvero febbraio 2021).
La rata in questione sarà prescritta se, entro cinque anni (cioè gennaio 2026), l’avente diritto del mantenimento non si sia attivato, ovvero, non abbia interrotto la prescrizione.
Per poter interrompere la prescrizione non è necessario promuovere un’azione giudiziale ma è sufficiente che venga notificata una raccomandata con relata di notifica contenente una formale richiesta di pagamento.
Infine, occorre precisare che il caso analizzato, ovvero la prescrizione quinquennale relativa ai ratei mensili dell’assegno di mantenimento dei figli, va distinta da quella in cui il debito interviene a seguito di un accertamento giudiziale passato in giudicato.
In tal caso, infatti, il termine di prescrizione è quello ordinario, ovvero decennale, ex art. 2953 c.c. ai sensi del quale, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Effetti della Prescrizione sull’Assegno di Mantenimento
Il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore della prole espone il soggetto inadempiente a conseguenze civili e, come sopra analizzato, penali.
Con riferimento alle conseguenze civili, il creditore insoddisfatto (cioè la prole) ha dei diversi rimedi per poter soddisfare il proprio credito.
Si pensi ad esempio al pignoramento dei beni del debitore, oppure dello stipendio, al sequestro dei beni ecc.
Il genitore inadempiente, dunque, rischia di andare incontro ad una esecuzione forzata a causa.
Prima di incardinare il procedimento di esecuzione a causa del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, l’inadempiente può essere diffidato, per iscritto attraverso una lettera ad hoc redatta da un Avvocato.
Si tratta, in poche parole, di una formula eguale a quella che si applica verso qualsiasi debitore inadempiente e che potrebbe prevedere, ad esempio, il pignoramento del conto corrente oppure dei beni del soggetto debitore.
Lo scopo è di evitare che il genitore che non ha adempiuto al mantenimento possa dilapidare il suo patrimonio e, di fatto, sottrarsi agli obblighi che gli spettano.
Grazie alla Riforma Cartabia oggi, nel caso in cui l’obbligo di mantenimento per i figli sia stato disposto dal Giudice in sede di separazione oppure di divorzio, questi può ordinare ai terzi (ovvero i creditori del genitore inadempiente) di pagare direttamente la cifra stabilita sottraendola al debitore inadempiente.
Si tratta del c.d. ordine di pagamento diretto, e spesso viene applicato nei confronti del datore di lavoro del genitore inadempiente.
In questo modo sarà lo stesso datore di lavoro che verserà la somma stabilita a titolo di mantenimento sottraendola ovviamente dallo stipendio dell’obbligato al mantenimento (suo dipendente).
Ove il terzo dovesse disattendere l’ordine di pagamento diretto, il creditore può agire in esecuzione direttamente nei suoi confronti per il pagamento delle somme che gli spettano.
Altri rimedi messi a disposizione della prole per tutelare i propri interessi, oltre al pignoramento dei beni del debitore, è il sequestro conservativo.
Questo strumento permette di preservare l’integrità del patrimonio del genitore obbligato al mantenimento al fine di evitare che, depauperandolo, possa sottrarsi definitivamente al suo dovere verso i figli.
Procedura per Far Valere la Prescrizione
Come si è già avuto modo di affermare, il decorrere del tempo e l’inerzia di colui o coloro i quali hanno il diritto di ricevere somme di denaro a titolo di mantenimento, può portare alla prescrizione delle singole rate del mantenimento.
Onde evitare ciò è fondamentale che l’avente diritto (cioè il soggetto o i soggetti mantenuti) interrompa il decorrere della prescrizione in modo da evitare che quest’ultima possa maturare.
Ove maturi la prescrizione, infatti, coloro che avrebbero diritto all’assegno di mantenimento non potrebbero più agire in giudizio per ottenere il pagamento delle singole rate scadute perché il genitore su cui grava l’obbligo di mantenimento potrebbe eccepire l’avvenuta prescrizione.
Pertanto, al fine di evitare tutto questo, è necessario attivarsi ed interrompere la prescrizione.
Ciò è possibile farlo astrattamente in due modi: o agendo in giudizio oppure in modo stragiudiziale.
Nel primo caso, l’avente diritto può agire in giudizio nei modi e nelle forme sopra esaminate in modo da tutelare i propri interessi.
Nel secondo caso, invece, è necessario notificare al debitore un documento scritto contenente la richiesta formale del pagamento degli assegni arretrati.
Tale richiesta (è sempre bene notificarla con mezzo che dia prova del ricevimento, come ad esempio la PEC oppure una raccomandata A/R) è di per sé valida ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 1219 del Codice civile.
Dal momento del ricevimento della richiesta, infatti, ricomincia a decorrere nuovamente il termine prescrizionale della stessa misura, ex art. 2943 del Codice civile.
Ciò vuol dire che se il beneficiario dell’assegno di mantenimento si ricorda di notificare detta richiesta scritta ogni 4 anni e 11 mesi, preserva il diritto a ricevere gli assegni arretrati ed evita che possa maturare la prescrizione.
In quest’ultimo caso nonostante non sia strettamente necessario rivolgersi ad un avvocato, infatti, tutti, astrattamente, potrebbero notificare la richiesta degli assegni di mantenimento non pagati, è consigliabile però farlo fare ad un legale esperto in modo da non correre nessun pericolo e non lasciare nulla al caso.
Conclusioni Riflessioni finali prescrizione assegno di mantenimento
Avere il diritto di ricevere il mantenimento da parte dei genitori non significa che sicuramente questi lo verseranno in modo regolare.
È bene informarsi su cosa fare e come tutelarsi al meglio nel caso in cui l’assegno non venga corrisposto regolarmente e, soprattutto, entro quanto tempo è possibile tutelarsi.
Far trascorrere il tempo, nella speranza che prima o poi la rata arretrata venga pagata, non è una saggia decisione, anzi.
Una consulenza legale con un avvocato specializzato nel settore familiare potrebbe essere di grande utilità per poter comprendere al meglio come tutelarsi al meglio nel caso in cui l’obbligato a corrispondere il mantenimento non adempia oppure adempia non regolarmente.
In conclusione, in caso di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, è consigliabile rivolgersi immediatamente ad un avvocato di fiducia e fare tutto ciò che è necessario per ottenere la somma spettante.
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