Come sappiamo il divorzio breve consente ai coniugi di redigere un accordo direttamente per mano dei propri avvocati, con i medesimi effetti di una sentenza emessa dal giudice, senza doversi però recare nelle aule di Tribunale, e senza doversi sobbarcare tutti gli oneri e le lungaggini di un divorzio tradizionale.
Proprio perché il divorzio congiunto o breve si basa sull’accordo della coppia, richiede una mole di incartamenti minore rispetto alla procedura giudiziale.
Nello specifico, i documenti per il divorzio congiunto prevedono:
- estratto integrale dell’atto di matrimonio (da richiedere presso il Comune in cui è stato celebrato lo stesso);
- copia autentica del verbale di udienza e omologa di separazione, oppure sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato (precisazione: non si sta parlando delle semplici fotocopie, ma delle copie che vengono rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale ove s’è tenuta la separazione);
- certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi (altra precisazione: non si sta palando di autocertificazione).
A questi vanno aggiunti:
- una copia autenticata dei provvedimenti di separazione e divorzio o di quelli relativi agli anni precedenti, in caso di modifica delle condizioni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, qualora siano presenti figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e si sia proceduto con negoziazione assistita;
Consegnati i documenti da depositare per il divorzio, e stante la comune volontà di procedere, si passa alla stesura dell’accordo, che contiene le condizioni di divorzio o separazione come:
- assegno di mantenimento per il consorte
- trasferimenti patrimoniali
- affidamento e mantenimento dei figli.
Proprio la presenza o meno di prole influisce sul prosieguo dell’iter: in assenza di figli sarà sufficiente il nulla osta della Procura, mentre in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi l’accordo per il divorzio congiunto andrà inoltrato entro 10 giorni al procuratore, che concederà l’autorizzazione al divorzio breve solo se confacente all’interesse della progenie.
Come noto, inoltre, una conditio sine qua non del divorzio congiunto è che da almeno sei mesi la coppia stia esperendo una separazione consensuale (in caso di separazione giudiziale il termine temporale sale ad un anno).
In questo caso tra i documenti necessari per una separazione consensuale è compreso l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune ove è stato celebrato lo stesso.
Precisazioni in merito ai documenti per divorzio
Vediamo dunque qual è la differenza tra certificato, estratto per riassunto e copia integrale: nel primo viene semplicemente attestato il matrimonio specificando i dati anagrafici dei coniugi, data e luogo; nel secondo vengono riportati anche altri dati significativi, come il regime patrimoniale (comunione/separazione dei beni) o il divorzio; la copia integrale è la fotocopia autenticata dell’atto originale dove viene riportata qualsiasi circostanza e annotazione iscritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso.
Medesima circostanza ricorre per separazione e divorzio giudiziale, dove ancora una volta l’estratto per riassunto è valido in fase di separazione, mentre l’estratto integrale è necessario nella fase di divorzio.
Ricordiamo brevemente delle differenze fondamentali: innanzitutto quella tra separazione e divorzio, laddove con la prima non si pone fine al rapporto matrimoniale, ma se ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento definitivo, conseguente appunto al divorzio, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso (se si tratta di un matrimonio concordatario, cioè dapprima celebrato in chiesa con rito religioso e poi trascritto in Comune); la seconda è la differenza tra divorzio consensuale e divorzio giudiziale, laddove il primo prevede il comune accordo della coppia che chiede lo scioglimento e la cessazione del matrimonio, indicando in maniera dettagliata le condizioni che riguardano la prole e i rapporti economici, sui quali quindi si trovano in accordo, accordo che manca invece in caso di procedura giudiziale, che necessita del coinvolgimento di un legale che provvede a presentare ricorso con tanto di esposizione dei fatti e delle motivazioni per le quali si richiede il divorzio, che si conclude con una sentenza che precisa tutte le condizioni, ivi comprese quelle riguardanti la prole.
Tra i documenti per il divorzio in Italia, a prescindere dalla sua tipologia, è bene ricordare che sono sempre ricompresi la copia di un documento di identità e del codice fiscale di entrambi i coniugi.
Tutti i certificati devono essere richiesti in carta libera ad uso separazione o divorzio, hanno validità di mesi sei, e possono anche essere rilasciati on line (ma non per tutti i Comuni italiani!).