Avete presente i coniugi del film La guerra dei Roses? Ecco loro non sarebbero mai potuti ricorrere ad un divorzio congiunto, giacché questo presuppone che la coppia sia d’accordo su tutte le condizioni dello scioglimento del matrimonio, e dunque l’affidamento e il mantenimento dei figli, il mantenimento del coniuge con un reddito più basso (anche se a tal proposito una recente decisione delle Corte di Cassazione sembra aver aperto la strada ad una nuova tendenza, com’è possibile approfondire nell’articolo “Cambiamenti di rotta per l’assegno divorzile”), l’assegnazione della casa coniugale e la separazione dei beni comuni.
Anzi, Barbara Roses quando dichiara al marito Oliver di voler divorziare, visto che alla notizia del suo ricovero per quello che si crede un infarto si rende conto di sentirsi felice all’idea della sua morte, afferma di volere a tutti i costi la casa (che è stata acquistata però con i soldi del marito). Il massimo a cui può aspirare questa coppia è un divorzio giudiziale, che viene richiesto da uno solo dei coniugi, indipendentemente dal fatto che l’altro sia d’accordo o meno: in questo caso, proprio Barbara, che vuole sciogliere il vincolo coniugale, mentre Oliver (forse anche solo per osteggiarla) si batte per non concederglielo.
Vi è, pero, tra le due modalità un elemento comune: in entrambi i casi, le parti devono farsi assistere nelle varie udienze di divorzio congiunto da un difensore, che potrà anche essere unico per entrambi in caso di separazione consensuale.
L’iter del divorzio congiunto
Come si procede?
È necessario depositare un ricorso per divorzio congiunto presso il Tribunale del luogo in cui almeno uno dei coniugi ha la residenza, a cui vanno allegati:
- nota di iscrizione a ruolo, a carico del legale, che consiste nell’iscrizione della causa in un registro della cancelleria su cui vengono elencati i processi in corso;
- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- certificato di residenza di entrambi.
A questi bisogna aggiungere:
- il verbale di separazione consensuale (copia autentica) o sentenza di separazione (pure questa in copia autentica) con attestazione del passaggio in giudicato (che testimonia del fatto che sia diventata definitiva e immodificabile)
- la copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
I tempi del divorzio congiunto sono più rapidi rispetto al divorzio tradizionale, svolgendosi esso con un “procedimento in camera di consiglio”, che riduce il tutto ad una sola udienza, fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver letto il ricorso per divorzio congiunto (un fac simile del ricorso per divorzio congiunto è possibile visionarlo cliccando qui).
Dopo il tentativo di conciliazione, esperito dal giudice nel tentativo di una riappacificazione, si accerta che il vincolo matrimoniale non può essere ricostruito, e si procede a verifica la sussistenza di almeno uno dei presupposti richiesti dalla Legge sul divorzio:
- la separazione legale è già in atto e dura senza interruzioni da almeno 12 mesi se è giudiziale (quando è stato solo uno dei due a chiederla ed è stata stabilita dal Giudice) o da almeno 6 mesi se consensuale (quando cioè si basa sull’accordo di entrambi);
- uno dei coniugi ha commesso un reato di particolare gravità (condanna all’ergastolo o a una pena superiore a 15 anni di reclusione, oppure condannato per incesto, delitti contro la libertà sessuale, prostituzione, etc.);
- il matrimonio non è stato consumato;
- uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto all’estero l’annullamento o ha contratto all’estero un nuovo matrimonio;
- è stato dichiarato il cambio di sesso di uno dei coniugi.
Se anche questo presupposto viene soddisfatto si procede con la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale, e poi annotata nel Registro dello Stato Civile del luogo in cui fu trascritto il matrimonio.
Quanto costa il divorzio congiunto?
Non solo i tempi sono molto ridotti, ma anche i costi del divorzio congiunto sono assai più esigui, attestandosi grossomodo fra i 1.000 e i 2.000 euro, a fronte di quello giudiziale, che non di rado raggiunge i 10.000/15.000 euro.
Tra i costi del divorzio congiunto vanno ovviamente annoverati pure:
- il contributo unificato per il divorzio congiunto, cioè il costo che tutti gli utenti pagano per poter adire le vie legali
- la marca da bollo di 27 euro (ma solo per le cause con valore superiore a 1.100 euro)
- i costi di notifica dell’atto, calcolati in relazione all’oggetto della causa e al luogo in cui va notificato l’atto.
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