Chi paga gli alimenti dopo il divorzio e come si calcola l’importo dell’assegno alimentare

Il diritto di famiglia è sicuramente uno degli ambiti del diritto civile più sentiti dai cittadini italiani.
Questo perché regolamenta questioni importanti concernenti la formazione sociale più importante, la famiglia appunto.
Tra le questioni più importanti di questa particolare branca del diritto è possibile annoverare sicuramente anche il c.d. diritto agli alimenti il quale, diversamente da come si potrebbe pensare, non riguarda solamente i coniugi, il c.d. alimenti divorzio, ma anche i membri della famiglia.
In estrema sintesi, si tratta di un obbligo che riguarda tutti i membri della famiglia (e non solo) ed affonda le sue radici direttamente nel principio di solidarietà, vero e proprio pilastro su cui si fonda il concetto di famiglia.
Diritto agli alimenti
Sostenere economicamente un membro della famiglia che si trova in difficoltà economica è un vero e proprio obbligo previsto dalla legge e non si esaurisce negli alimenti divorzio.
Più precisamente, l’art. 433 del Codice civile precisa che il diritto agli alimenti consiste in una prestazione a carattere patrimoniale effettuata da un soggetto obbligato all’interno del gruppo familiare, nei confronti del familiare che versi in uno stato di bisogno.
Ancora, l’art. 156 del Codice civile dispone che, al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri, e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l’altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento.
Fatte le debite premesse, occorre ora analizzare i presupposti dell’obbligo alimentare; lo stato di bisogno oggettivo del beneficiario, il quale non riesce a sostenere le spese essenziali come ad esempio il vitto, alloggio etc., l’incapacità di provvedere al proprio sostentamento economico, l’adeguata capacità economica del soggetto obbligato a pagare gli alimenti ed infine il vincolo relazionale con il beneficiario.
Se uno dei suddetti presupposti non dovesse realizzarsi, non si ha diritto all’assegno riguardante il pagamento degli alimenti.
Chi deve pagare gli alimenti?
Come anticipato, il dovere di pagare gli alimenti non grava su chiunque ma solo ed esclusivamente su chi ha un legame con il beneficiario caratterizzato da parentela, adozione o affinità.
Pertanto, la legge prevede una vera e propria gerarchia basata sull’intensità del suddetto legame in modo da capire chi deve concretamente versare gli alimenti in caso di bisogno.
L’art. 433 c.c. rubricato “persone obbligate” stabilisce che all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti: il coniuge, i figli (anche adottivi) ed in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera ed infine i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.
L’elencazione dei soggetti non è affatto casuale, l’art. 433 c.c. citato, infatti, stabilisce una vera e propria gerarchia che non può subire deroghe.
Questo significa, ad esempio, che i figli dovranno corrispondere l’assegno alimentare al genitore in stato di bisogno nel caso in cui l’altro genitore (il coniuge di chi si trova in stato di bisogno) sia nullatenente.
Tuttavia, occorre precisare che l’ordine dei soggetti in questione subisce un’eccezione in caso di donazione posta in essere dal soggetto che si trova in stato di bisogno.
In tal caso, infatti, il donatario (ovvero chi ha ricevuto la donazione) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante (ovvero in favore di chi ha donato) salvo che si tratti di una donazione fatta in costanza di matrimonio o di una donazione c.d. rimuneratoria.
Se un coniuge è disoccupato
Gli alimenti spettano anche al coniuge disoccupato?
La domanda è tutt’altro che banale, anzi, fino a qualche anno fa ha fatto discutere molto sia in dottrina che in giurisprudenza.
È sicuramente vero che gli alimenti spettano all’ex coniuge che non ha un reddito sufficiente a mantenersi ed ha un’età tale da tagliarlo fuori dal mondo del lavoro.
Viceversa, tale diritto non spetta al coniuge giovane che, in perfetta salute e con una formazione scolastica (o con esperienze lavorative alle spalle) gli permetterebbe di lavorare ma non vuole.
Lo stesso dicasi nel caso in cui il coniuge non dimostri al giudice di aver cercato seriamente un’occupazione, ad esempio allegando la partecipazione ad eventuali bandi di concorso, all’iscrizione nelle liste di disoccupati etc.
Come si calcola l’importo dell’assegno alimentare
Il calcolo dell’assegno alimentare viene effettuato in relazione alla situazione economica del beneficiario e del soggetto che è obbligato a versarlo.
In ogni caso, la somma dell’assegno deve essere tale da garantire a chi lo percepisce il vitto, l’alloggio, le cure mediche e tutto ciò che gli permetta di sopravvivere.
L’obbligato ha due alternative: versare periodicamente l’assegno alimentare, finché sussiste lo stato di bisogno, oppure può proporre al beneficiario di ospitarlo a casa sua.
Ovviamente la scelta finale ricade sul beneficiario, pertanto, l’obbligato può solamente proporre una delle due opzioni.
Infine, tra i parametri che normalmente si prendono in considerazione per calcolare il quantum dell’assegno di mantenimento c’è anche il contributo che ha garantito il soggetto in stato di bisogno alla famiglia.
Mutamenti delle condizioni economiche
L’obbligo di versare l’assegno alimentare sopra descritto (oppure l’obbligo di ospitare il soggetto in stato di bisogno presso la propria abitazione) potrà cessare, oppure subire delle riduzioni o degli aumenti, nel caso in cui vi siano dei mutamenti delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Ciò significa, in parole povere, che se la condizione economica di chi ha l’obbligo di versare l’assegno varia in meglio (o in peggio) il quantum dell’assegno potrà essere più elevato (o più basso).
Viceversa, ove le condizioni economiche del beneficiario dovessero migliorare, il quantum dell’assegno potrebbe essere ridotto, o viceversa.
Infine, occorre precisare che la riduzione dell’assegno può essere disposta anche direttamente dal Giudice nel caso in cui il beneficiario assuma una condotta disdicevole o riprovevole.
Limite temporale dell’obbligo alimentare
Non esiste alcun limite stabilito dalla legge, tuttavia, come sopra anticipato, l’importo dell’assegno alimentare può variare negli anni a seconda del mutamento delle condizioni economiche dell’obbligato o del beneficiario, oppure, può essere soggetto a revoca per i medesimi motivi.
Pertanto, senza voler semplificare eccessivamente, è possibile affermare che l’obbligo alimentare dura fintantoché dura lo stato di bisogno del soggetto beneficiario.
Differenza tra gli altri 2 assegni: di mantenimento e di divorzio
Giunti a questo punto, per avere una maggiore chiarezza dell’argomento, è doveroso sottolineare le differenze che intercorrono tra l’assegno alimentare e gli altri due assegni che quasi sempre vengono confusi con quest’ultimo: l’assegno di mantenimento e di divorzio.
Quest’ultimo, come lo stesso nome suggerisce, deve essere versato solo ed esclusivamente dopo il divorzio ove sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge, ovvero quando il coniuge con il reddito più basso non riesce a mantenersi e non è in condizioni di poter trovare un impiego.
Lo scopo del suddetto assegno, così come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 2017 è quello di assicurare solo l’autosufficienza economica e non più “il medesimo tenore di vita” mantenuto durante il matrimonio.
Infine, l’assegno di mantenimento deve essere corrisposto anche in caso di separazione (situazione che è prodromica rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) e tende a consentire al coniuge economicamente debole il medesimo tenore di vita mantenuto durante il matrimonio.
Conclusioni e fonti normative
In conclusione, l’assegno per gli alimenti rappresenta una proiezione del principio di solidarietà nel diritto dei privati.
Esso è l’espressione del dovere che hanno i membri della famiglia di prendersi cura degli altri che versano in uno stato di difficoltà.
Lo scopo di tale dovere, probabilmente, è proprio quello di valorizzare il vincolo familiare che normalmente lega i componenti di questa importante formazione sociale.
Una volta venuto meno il suddetto legame, ad esempio a causa del divorzio, l’assegno alimentare viene sostituito dall’assegno di divorzio, pertanto, quando si parla di alimenti in caso di divorzio si sta commettendo un errore.
Per avere maggiori dettagli sull’argomento, è consigliabile leggere le diverse fonti normative che lo riguardano: l’art. 143 c.c. l’art. 440 c.c., l’art. 441 c.c. 442 c.c., 443 c.c., 447 c.c., 448 bis c.c., 463 c.c., 466 c.c., 570 c.c., Cass n. 11504/2017 (fra le tante).