Ormai da qualche tempo vi siete tristemente resi conto che il vostro matrimonio non funziona più e siete convinti che le divergenze siano insanabili: per questo vorreste porre fine a questo legame ma non sapete come chiedere il divorzio, quali siano le legge sul divorzio in Italia e cosa prevedano, quali tempi si prevedono per ottenere il divorzio dopo il periodo di separazione obbligatoria, e diverse altre questioni delle quali invece è necessario essere a conoscenza prima di intraprendere questo genere di percorso.
La legge inerente il divorzio in Italia porta il nome del deputato socialista Loris Fortuna, che insieme al Partito Radicale lottarono per sensibilizzare l’opinione pubblica a suon di manifestazioni di massa e con una continua pressione sui parlamentari laici e comunisti ancora incerti.
Era il 1º dicembre 1970 quando il divorzio entrò nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898 (la cosiddetta Fortuna-Baslini).
Risale invece al 12 maggio 1974 il Referendum abrogativo al quale partecipò l’87,7% degli aventi diritto: votarono no il 59,3%, per cui la legge sul divorzio rimase in vigore.
Successivamente, la normativa fu modificata di modo che si accelerassero i tempi necessari per la sentenza definitiva di divorzio (che passò da cinque a tre anni) e perché il giudice potesse esprimersi subito a favore dello lo scioglimento del vincolo, rimandando a tempi successivi la definizione delle condizioni accessorie.
Le attese si sono poi ulteriormente ridotte con la legge n.55/2015 (divorzio breve), che prevede un anno in caso di separazione giudiziale, mentre qualora sussista separazione consensuale i tempi scendono ulteriormente, giacché è possibile ottenere il divorzio dopo sei mesi…
Ma quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?
Innanzitutto che non sussista più una stabile convivenza tra i coniugi, intesa come organizzazione domestica comune, reciproco aiuto personale, sussistenza di una sfera sessuale condivisa, ma anche che siano venuti meno l’affetto reciproco, l’ascolto, la comprensione, la condivisione dei problemi, etc.
In secondo luogo che sia trascorso un anno dalla sentenza di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale (che può aversi anche a seguito di negoziazione assistita da un avvocato o innanzi all’ufficiale dello stato civile).
Altre condizioni per l’ottenimento del divorzio sono:
- Condanna di uno dei due coniugi all’ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità;
- annullamento o scioglimento del matrimonio o nuovo matrimonio di uno dei due coniugi in caso si tratti di cittadini stranieri;
- sussistenza di un matrimonio non consumato;
- mutamento di sesso di uno dei coniugi.
Grazie alle nuove normative sul divorzio breve, in caso di separazione consensuale, non è più necessario rivolgersi al tribunale, ma è possibile divorziare davanti al sindaco, come detto innanzi, assistiti o meno da un avvocato, ma a patto che non sussista alcuna delle seguenti circostanze:
- presenza di figli minori
- presenza di figli incapaci o portatori di handicap grave
- presenza di figli economicamente non autosufficienti.
Qualora anche una di queste condizioni sia presente, sarà sempre possibile divorziare senza rivolgersi al tribunale, ma solo nel momento in cui la negoziazione sia svolta da almeno un avvocato per parte, al fine di tutelare i diritti della prole.
Ma, in definitiva, il divorzio cosa comporta?
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ma anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: cosa significa?
Il matrimonio civile è quello celebrato davanti all’ufficiale di stato civile: il divorzio scioglie questo vincolo.
Il matrimonio concordatario è quello celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile: il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Una nota a margine: la sussistenza di separazione e divorzio, intesi come due momenti e procedimenti diversi e in certo senso separati, rappresenta un “unicum” del sistema giuridico italiano che, nel corso degli anni, ha determinato come effetto la rinuncia di buona parte delle coppie separate alla richiesta di divorzio (a fronte dei costi, dei tempi e della complessità delle due procedure): ecco perché nell’agosto del 2014 si è sancito che la coppia che concordi sia sul divorzio che sulle sue condizioni (uso dell’abitazione, assegno di mantenimento, ecc.), possa dichiarare all’ufficio di stato civile del comune la loro volontà di divorziare senza assistenza di avvocati: il divorzio è immediatamente trascritto senza altre formalità, a patto che, come si diceva, non ci siano figli minori o disabili (anche se maggiorenni).
E qualora invece non ci fosse accordo? Si può sempre evitare di ricorrere al Tribunale con l’assistenza di due avvocati (ed eventualmente di un terzo “super partes”), che si accolleranno l’onere di presentare una relazione scritta al giudice, che sentenzierà sulla base di quanto sintetizzato, nel caso in cui comunque non si sia riusciti a raggiugere un accordo.