Cosa comporta l’abbandono del tetto coniugale: conseguenze e informazioni utili
Nel corso del tempo sono arrivate alla nostra redazione una serie piuttosto consistente di testimonianze in merito all’abbandono del tetto coniugale, e noi ne abbiamo selezionate due, diametralmente opposte tra loro, per affrontare la questione delle conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale, delle circostanze che configurano il reato di abbandono del tetto coniugale, della condizione che si configura in caso di abbandono del tetto coniugale con figli, finendo col valutare, con la seconda lettera giuntaci, una situazione particolare, e cioè non quella “solita” nella quale l’abbandono del tetto coniugale è agito dal marito, piuttosto quella che vede come attore principale la moglie.
La prima richiesta è quella di una donna che ci confida di aver lasciato la casa matrimoniale a causa delle vessazioni psicologiche e delle violenze e umiliazioni fisiche a cui la sottoponeva il marito, chiedendoci:
“ma l’abbandono del tetto coniugale esiste ancora? So che in passato l’abbandono del tetto coniugale era un reato, e quindi mio marito può intentare contro di me una causa per abbandono del tetto coniugale?”
In molti infatti, ancora oggi, si domandano se l’abbandono tetto coniugale sia abolito oppure no, ebbene, la risposta non può che essere negativa. Infatti, in poche parole, l’abbandono del tetto coniugale esiste ancora, ma non nel caso specifico preso in esame, dal momento che le condotte violente, sia fisiche che psichiche, rappresentano una giusta causa per l’allontanamento, insieme a:
- infedeltà
- invadenza dei parenti: la convivenza con i suoceri si dimostra difficile e intollerabile
- impossibilità del perdurare della convivenza a causa del grave pregiudizio che reca all’educazione della prole
- ragioni di natura economica che impongono o consigliano una diversa residenza, malgrado la contrarietà dell’altro coniuge a stabilirsi nella nuova sistemazione
- mancanza di intesa sessuale
Tuttavia, è bene precisare che, per quanto concerne l’infedeltà, i giudici ermellini hanno dato una interpretazione piuttosto ampia del termine. Ovvero, con una sentenza in materia di abbandono tetto coniugale 2018, i giudici hanno deciso che costituisce giustificato motivo per andarsene di casa anche l’atteggiamento irrispettoso del coniuge che cerca nuovi partner o nuove partner.
Qualora sussista una di queste circostanze l’abbandono del tetto coniugale non comporta le medesime conseguenze che determina invece nel momento in cui non sussista una giusta causa.
Le conseguenze che incorrono in caso di allontanamento immotivato dalla casa nuziale sono sia di natura civile (1) che penale (2):
- addebito probabile della separazione e perdita dell’assegno di mantenimento
- reclusione fino a un anno o multa da 103€ a 1032€, a seguito della violazione degli obblighi di assistenza familiare, cioè quelli inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge (ma si badi bene che è necessario che l’allontanamento “risulti ingiustificato e connotato da un effettivo disvalore etico e sociale”).
Abbandono del tetto coniugale con figli
In particolare, nel caso di allontanamento dal tetto coniugale di un coniuge con figli, questi deve obbligatoriamente indicare indirizzo e recapito telefonico per essere reperibile in caso di urgenza, e qualora porti i minori con sé non può impedire all’altro di vedere la prole sino a che non disponga di un provvedimento del giudice che stabilisca il contrario.
È bene poi ricordare che: se la madre decide di allontanarsi dal tetto coniugale portando con sé i figli, protraendo l’allontanamento nel tempo, in sede di separazione non può chiedere l’assegnazione della casa coniugale”.
Conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale
In definitiva, l’abbandono del tetto coniugale non costituisce reato solo se:
- sussista un valido motivo
- il coniuge non privi i figli dei mezzi di sussistenza necessari (a tal proposito è bene precisare che l’assistenza non ha natura esclusivamente materiale ed economica, ma anche morale ed affettiva, per cui si macchia di reato anche chi, dopo aver lasciato la casa coniugale, pur somministrando i mezzi di sussistenza, si disinteressi completamente della moglie e della prole).
Ovviamente non è sufficiente la propria dichiarazione, dal momento che l’onere della prova, cioè la dimostrazione che la fuga è conseguenza di un altrui comportamento colpevole, spetta a chi se ne va di casa.
A proposito di chi lascia il letto coniugale: si è indotti a credere che sia il marito che abbandoni il tetto coniugale, ma si tratta di un pregiudizio, e infatti ci è giunta la lettera di un amico che racconta:
mia moglie, partita per la villeggiatura insieme ai nostri figli, ha ben pensato di comunicarmi la sua intenzione di lasciarmi, senza più fare ritorno a casa, con una lettera, nella quale si giustificava dicendomi che si era innamorata di un altro e aveva intenzione di intraprendere una nuova vita, in un’altra città. Non potrete mai immaginare la mia incredulità, l’amarezza, la rabbia, e la preoccupazione di non sapere come stessero i miei figli e dove fossero. E questa situazione si è protratta per tre settimane, durante le quali la mia consorte ha omesso di fornirmi alcuna notizia: solo dopo quel lungo lasso di tempo si è limitata a dirmi che i nostri figli stanno bene… Non solo non mi accontento di una così laconica affermazione, ma vi scrivo per sapere come posso tutelare i miei ragazzi (entrambi minori) e se ricorre reato di abbandono del tetto coniugale
La risposta in questo caso è sì, dal momento che non sussiste la giusta causa: infatti, qualora la motivazione sia quella di coltivare una diversa relazione sentimentale si potrebbe incorrere nell’illecito. Adoperiamo il condizionale dal momento che la pronuncia di condanna non è automatica, dovendosi configurare la circostanza di “premeditata” violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Tuttavia, in questo caso, non solo la genitrice ha lasciato il padre all’oscuro sulla sorte dei figli per un tempo protratto, ma è anche sorretta dalla volontà di non fare ritorno nella casa coniugale per un lungo lasso, o forse per sempre (se si trattasse di un allontanamento temporaneo non si configurerebbe reato).
Quali sono le altre circostanze in cui viene comminata la sanzione penale?
- Qualora, come in questo caso, la volontà di interrompere la relazione sia manifestata contestualmente ad un repentino e definitivo allontanamento dalla casa
- Quando l’allontanamento cagioni l’inadempimento cosciente e volontario degli obblighi di assistenza familiare (anche in questo caso sussiste, dal momento che la separazione dai figli impedisce al padre di esercitare il proprio ruolo genitoriale)
- Nel caso in cui, come in quello in esame, l’allontanamento venga comunicato per mezzo di una lettera: l’unica via da seguire, in tal caso, prima di lasciare casa (e non nello stesso momento) è quella di depositare un ricorso per la separazione. La presentazione della domanda di separazione o di annullamento o di divorzio rappresenta la conditio sine qua non perché l’abbandono del tetto coniugale non configuri reato (a meno che non sussistano le altre giuste motivazioni già viste), anche prima che venga emesso il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati.
Infine, è bene precisare che fin quando i coniugi non decidono di agire per vie legali, il coniuge che non abbandona la casa non può impedire all’altro l’accesso. In parole povere, in caso di abbandono del tetto coniugale cambio serratura non è assolutamente permesso. Il coniuge che si è allontanato ha sempre la possibilità di fare ritorno in caso e porre fine così al suo “abbandono”.
Inoltre, in molti si chiedono anche l’abbandono del tetto coniugale dopo quanti giorni si configura. La risposta non può essere matematica, sarà il giudice a decidere, di volta in volta, grazie a svariati elementi, se vi siano o meno gli estremi dell’abbandono del tetto coniugale, oppure no. Tuttavia, una recente sentenza della Cassazione ha precisato che potrebbero essere sufficienti anche solo due giorni di allontanamento.
Alla luce di quanto esposto, il consiglio è di farsi seguire da un avvocato, meglio se matrimonialista, che, così come fanno i nostri partner legali, sappia fornirvi i suoi consigli professionali ed elaborare per voi un preventivo personalizzato.
In che modo? Semplicemente compilando l’apposito form, per la qual cosa vi raccomandiamo di essere descrittivi, perché maggiore è il dettaglio e la precisione della descrizione più attendibile e puntuale è l’offerta a voi proposta…
Come è cambiato l’abbandono del tetto coniugale con il passare degli anni
Con il passare degli anni il cosiddetto abbandono del tetto coniugale ha subìto delle importanti innovazioni.
È chiaro, infatti, che il diritto debba adeguarsi al cambiamento della società e non viceversa. Originariamente, l’abbandono del tetto coniugale interessava solamente le coppie eterosessuale. Da anni però si è aperto un ampio dibattito in merito al mutamento dell’orientamento sessuale da parte di uno dei coniugi e nel 2015 ci sono stati importanti sviluppi.
Nel 2015 l’abbandono del tetto coniugale è stato interessato da una importantissima sentenza della Cassazione la quale ha precisato il suo perimetro di applicabilità. I giudici ermellini, infatti, con la sentenza 29 Aprile 2015 n. 8713 hanno precisato che:
“Non è addebitabile la separazione al coniuge che abbandona il domicilio coniugale per l’intollerabilità della convivenza, che deve essere valutata anche da un punto di vista soggettivo come fatto psicologico prettamente individuale. L’asserita omosessualità della moglie non cambierebbe la prospettiva poiché è maggiormente evidente l’intollerabilità della convivenza matrimoniale per una persona omosessuale.”
Quindi, in parole povere, non è configurabile l’abbandono del tetto coniugale nel caso in cui un coniuge decida di andarsene poiché ha mutato il suo orientamento sessuale.
Inoltre, è bene precisare anche un altro aspetto. In molti si chiedono se abbandono tetto coniugale abolito, la risposta, come sopra accennato, è negativa.
Molto probabilmente la causa di questa falsa credenza deriva dal fatto che, ormai da qualche anno, l’abbandono del tetto coniugale non è più un reato.
Ma questo non significa, sic et simpliciter, che sia stato abolito. La legge penale, infatti, punisce ancora la condotta testè richiamata, tuttavia, occorre che dalla stessa derivi anche la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale. Si pensi ad esempio all’abbandono del tetto coniugale da parte del marito e la moglie, rimasta con i figli, non ha uno stipendio adeguato per condurre una vita dignitosa. Quindi, in sussistendo i presupposti, è possibile fare denunciare l’abbandono del tetto coniugale mediante apposita querela presso gli uffici preposti.
Infine, occorre spendere qualche parola anche in merito alla coppia di fatto. Nonostante ci siano stati graduali riconoscimenti nei confronti della cosiddetta coppia di fatto, ad oggi, non è possibile parlare di abbandono tetto coniugale convivenza more uxorio. Questo significa che, l’abbandono della comune abitazione da parte di uno della coppia non determina nessuna responsabilità giuridica.